FAIRCOM – Report National Workshops in Italy

FAIRCOM è un progetto che coinvolge cinque partner europei – Spagna, Catalunya, Italia, Grecia, Paesi Bassi e Lituania – con la finalità di promuovere un modello efficiente ed equo in merito alla compensazione delle vittime di reati sessuali all’interno dell’Unione Europea.

Tra gli obiettivi di FAIRCOM vi è l’analisi dell’impatto dei crimini sessuali sulla società e dell’efficienza dell’attuale sistema di indennizzo, per identificare le migliori pratiche esistenti in ambito Europeo e sviluppare nuove Linee Guida Nazionali e Internazionali.

Questo macro-obiettivo riflette la necessità di formare e sensibilizzare gli operatori della giustizia, i professionisti dei servizi di supporto alle vittime e la comunità tutta. L’attuazione di FAIRCOM aumenterà e migliorerà le capacità di questi professionisti di affrontare le questioni relative al risarcimento alle vittime: ciò avrà come riflesso l’aumento della consapevolezza pubblica in merito ai diritti delle vittime e alla cooperazione tra tutti gli attori coinvolti nell’ambito del risarcimento.

Nel dettaglio, il Progetto FAIRCOM prevede due fasi principali di attuazione:

  • L’analisi del contesto e la preparazione della risposta ai bisogni emersi;
  • Formazione ed empowerment.

A circa sei mesi dalla data di inizio del FAIRCOM, ogni partner ha condiviso con un gruppo di esperti – composto da avvocati, professionisti di organizzazioni non governative, magistrati, esperti della salute, forze dell’ordine – del proprio Paese la bozza del documento delle Raccomandazioni per la Compensazione delle vittime di reati di violenza sessuale redatto dal partner olandese (VU University).

L’obiettivo dei Local Events di FAIRCOM tenutisi a Tivoli e a Sassari, rispettivamente il 27/02/2020 e il 4/03/2020, è stato quello di raccogliere indicazioni e suggerimenti da parte dei professionisti sensibili alla tematica delle vittime di violenza sessuale al fine di individuare le necessità di chi lavora in questo settore.

Confronto con i professionisti del settore: analisi SWAT

La prima parte dei due eventi è stata dedicata alla presentazione del Progetto FAIRCOM che vedrà impegnata l’Italia assieme agli altri paesi partner per 24 mesi al fine di individuare le best practices nell’ambito della compensazione statale e da parte dell’autore del reato nei confronti delle persone vittime di violenza sessuale. Durante la seconda parte si è discusso assieme ai professionisti in merito ai punti di forza e debolezza, alle opportunità e alle sfide che il nostro paese deve affrontare per confrontarsi con l’Europa e apprendere dalla stessa, adottando le migliori pratiche sulla compensazione.

I professionisti sono stati aggiornati in merito ai dati ufficiali sui reati sessuali commessi all’interno dell’Unione Europea (si tratta di circa 215 mila reati registrati fino al 2015, di cui 1 su 3 erano stupri) e sul problema della compensazione delle vittime.

PUNTI DI FORZA

Compensazione statale:

  • Facilmente accessibile: non è necessario alcun verbale della polizia, nessuna spesa amministrativa
  • Importi fissi:
    • Violenza sessuale = 25.000 €
    • Omicidio = 50.000 € (60.000 € in favore dei figli)
      • Da incrementare con somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate fino a un massimo di 10.000 €
  • Pagamento unico

Risarcimento da parte dell’Offender:

  • Assistenza legale:
    • Finanziata dallo Stato per redditi bassi
    • Accordo speciale per vittime di violenze sessuale, abusi e stalking
  • Su richiesta della parte civile si può ottenere un pagamento provvisorio (provvisionale)
  • Il tribunale penale non applica commissioni per le spese processuali

PUNTI DI DEBOLEZZA

Compensazione Statale:

  • Si deve attendere l’esito del processo penale
  • Si fa riferimento ad una decisione “senza ritardo”, non definendo i tempi entro i quali debba esser emessa la sentenza
  • Secondaria alla richiesta di risarcimento all’autore del reato
  • Prove necessarie: certificati medici, cartelle cliniche, copia sentenza di condanna
    • In caso di autore sconosciuto/insolvente è necessaria ordinanza del tribunale indicante la commissione da parte di ignoti
  • Termine per inviare domanda entro 60 gg dopo accertamento della commissione del reato da parte di ignoti/condanna definitiva del reo

Compensazione da parte dell’autore del reato:

  • Nessun modulo richiesto, ma necessaria documentazione con informazioni su parte civile, avvocato e autore del reato
  • Avvocato obbligatorio
  • Prove necessarie: certificati medici, modulo danni specificati e comprovati
  • La sentenza di appello relativa alla richiesta di risarcimento per la vittima non incide sulla responsabilità penale dell’offender
  • Possibile conflitto tra sentenza di primo grado che assolve l’imputato e sentenza di appello che accoglie la richiesta di risarcimento danni
  • Applicazione: il giudizio non è immediatamente esecutivo

Una delle prime problematiche emerse dal documento di Analisi del Contesto redatto dal partner olandese è la dispersione della denuncia, il fenomeno noto come attrition rate che consiste nella differenza tra crimini commessi e quelli effettivamente sanzionati. Oltre alle basse percentuali di denuncia, a partire dal primo contatto con le forze dell’ordine, alla presa in carico del caso e al passaggio alle successive fasi processuali si assiste a una sorta di drop out della vittima, che di fatto quasi scompare all’interno del tunnel burocratico della compensazione. La procedura che la vittima è costretta ad affrontare nell’eventualità in cui voglia ottenere un risarcimento è molto affaticante, dal momento che deve esser prima concluso tutto l’iter giudiziario penale per dimostrare la sussistenza del reato per poter avanzare richiesta di danni in sede civile. Sarà l’offender a risarcire il danno causato e, soltanto nel caso in cui questi non sia nelle condizioni di poterlo fare, allora sarà possibile richiedere un indennizzo da parte dello Stato.

La dispersione delle denunce e il lungo iter processuale creano molte difficoltà nella raccolta delle statistiche relative alle violenze sessuali, generando un vero e proprio mondo sommerso delle vittime. Da una parte, la vergogna e lo stigma sociale dovuti alla condizione di vittima hanno un peso importante nell’impedire alla stessa di denunciare, ma, dall’altra, una responsabilità va attribuita anche alle modalità attraverso le quali la persona viene accolta, ascoltata, e attraverso cui viene gestito il suo caso: aver cura di questi aspetti può aiutare la vittima ad andare avanti fino alla richiesta di indennizzo.

La Direttiva Europea è stata accolta in Italia con la legge 122/2016, che ha stabilito le modalità di risarcimento da parte dello Stato per le vittime di violenza sessuale in misura fissa: per tutti i reati possono esser richieste in aggiunta le spese mediche sostenute e documentate fino ad un importo massimo di 10 mila euro. Nel novembre 2019 viene emanato un nuovo decreto interministeriale (entrato in vigore dopo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio 2020) che fissa:

  1. Per il delitto di omicidio, un importo fisso di 50 mila euro;
  2. Per il delitto di omicidio commesso dal coniuge o da persona legata da relazione affettiva alla persona offesa, un importo fisso di 60 mila euro esclusivamente in favore dei figli della vittima;
  3. Per il delitto di violenza sessuale, nell’importo fisso di 25 mila euro (salvo minore gravità).

A questo importo è possibile aggiungere le spese mediche fino a 10 mila euro, se certificate.

La discussione da parte dei presenti si è, quindi, aperta sulla necessità di assistenza legale alla vittima, fondamentale durante tutte le fasi. Sarebbe opportuno concentrare uno sforzo maggiore non sulla fase processuale, ma sulla fase di inizio, quando la violenza emerge. Secondo le forze dell’ordine presenti, un grande passo in avanti potrebbe essere fatto concentrandosi sull’istituzione di fondi e procedure a tutela della vittima. La presenza di una rete territoriale, costituita dai professionisti e dai volontari che operano nel fornire supporto alla vittima, potrebbe aiutare a tamponare queste necessità. Attualmente i centri antiviolenza intervengono fornendo grande supporto alle vittime, ma senza ottenere dei finanziamenti. L’idea emersa dal dibattito sarebbe quella di ottenere dei finanziamenti per le strutture già presenti nel territorio che si occupano di supporto alla vittima. Un ulteriore passo sarebbe quello di focalizzarsi sulla formazione di professionisti che operano a contatto con le vittime e operare una sensibilizzazione allargata (in accordo con quanto stabilito dalla Convenzione di Istanbul nel 2011). Il gruppo di esperti si è interrogato anche in merito alla necessità di avere dei sistemi di valutazione oggettiva del rischio di recidiva. La proposta avanzata è quella di fornire degli strumenti scientifici e oggettivi agli operatori dei centri antiviolenza e delle strutture già presenti nel territorio che permettano di fornire supporto alla vittima anche da questo punto di vista.

Altra riflessione importante riguardava il concetto stesso di compensazione: è corretto restringerlo in ottica di sola moneta? Ci si chiede quale ulteriore forma di risarcimento possa risultare utile al recupero di danni fisici, psicologici e di una propria identità. Le forze dell’ordine sottolineano che gli enti locali sono già sommersi da spese importanti per sostenere donne e bambini: piuttosto che una politica assistenzialistica, sarebbe il caso di realizzare un progetto che miri alla costruzione di un’autonomia per le vittime al fine di aiutarle a liberarsi dal soggetto violento. La trasformazione auspicata è quella da una politica assistenzialistica ad una politica attiva, che aiuti le persone a trovare un lavoro, ad accedere ai micro-crediti e agli altri sussidi che permettono di mantenersi libere e autonome anche dal punto di vista economico. Viene portato l’esempio del comune di Marcellina con 6mila abitanti e con numerosi bambini e donne in assistenza: il 50% della popolazione è straniera e sono sempre di più le donne che subiscono ricatto economico dagli uomini. Scardinare questa asimmetria economica, aiutando le vittime a raggiungere l’indipendenza, significherebbe garantire loro una maggior libertà. È necessario render la vittima informata sui diritti e di conseguenza più autonoma: una vittima competente.

Secondo la normativa italiana, le vittime di violenza sessuale possono avanzare richiesta di un legale con gratuito patrocinio, ma la società non è sempre a conoscenza di questo diritto. Pertanto, il punto di vista degli avvocati è stato quello secondo il quale lo Stato abbia già predisposto strumenti validi per supportare le vittime in termini di assistenza legale, ma che questi andrebbero sfruttati meglio, aumentando la sensibilizzazione della cittadinanza. Anche in questo modo la vittima viene resa consapevole, autonoma, informata e competente. D’altra parte, occorre sottolineare che i legali specializzati nell’ambito della violenza sessuale hanno sviluppato grande sensibilità e cultura in questo campo, aspetti fondamentali che permettono loro di essere un vero e proprio punto di riferimento per il proprio assistito durante tutto l’iter processuale, una sorta di accompagnamento della persona vittima di violenza.

La discussione ha affrontato anche la tematica del diritto al contraddittorio: in alcuni paesi Europei vi è il riconoscimento finanziario anche prima che venga emessa la condanna, questo, di fatto, non garantisce all’imputato la possibilità di farsi ascoltare in tribunale. Sebbene tutti i legali presenti si siano trovati d’accordo sul fatto che non sia opportuno che il risarcimento venga anticipato per garanzia dell’imputato, per alcuni reati esiste anche l’automatismo del sequestro preventivo (ex art. 316 c.p.p.) prima della sentenza definitiva. Nel caso di omicidio commesso contro il coniuge (anche separato o divorziato), l’altra parte dell’unione civile oppure la persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il PM chiede il sequestro conservativo dei beni, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime (minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti). Esso può esser disposto su richiesta non del Pubblico Ministero, ma della parte civile se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Altro interessante spunto di riflessione è stato relativo all’incidente probatorio con modalità protetta: da una parte l’associazione per le vittime presente sosteneva quasi un’obbligatorietà dell’incidente probatorio con modalità protette, dall’altro canto vi erano sostenitori della libertà di scelta della vittima, la quale potrebbe esporsi a delle situazioni molto problematiche.

Il punto di vista della Magistratura deve esser necessariamente super partes: il giudice deve valutare le questioni in modo distaccato, tenendo conto sia delle esigenze della vittima sia della presunzione di innocenza dell’imputato, in quanto in questa fase ci sono potenziali vittime e potenziali autori di reato. La fase dell’accertamento è molto delicata, essa si misura con esigenze diverse, come ad esempio quella di sentirsi ascoltato.

Anche i Centri Antiviolenza hanno a loro disposizione avvocati e psicologi disposti a lavorare quasi in assetto volontaristico (nonostante le parcelle vengano pagate con grande ritardo). Inoltre, la valutazione effettuata da parte del Centro alla vittima in ingresso non può essere utilizzata, dal momento che la relazione non essendo stato disposto l’ascolto dal giudice, il Centro non può trasmettere quanto dichiarato dalla persona offesa. Di fatto, sembrerebbe che lo Stato italiano ponga ulteriori difficoltà a coloro che fanno richiesta di compensazione, negando il riconoscimento di persona violata: un’ulteriore violenza che la vittima è costretta a subire

Le associazioni per le vittime hanno sottolineato la mancanza di dati rispetto alla costituzione come parte civile delle associazioni: sebbene a volte in Italia ci sia l’opposizione dei legali della controparte, questo rappresenta un ulteriore modo per fornire supporto alla vittima, pertanto sarebbe interessante capire come si comportano gli altri paesi europei.

Riflessioni finali

I local events realizzati a Tivoli e Sassari sono stati un grande spunto di riflessione e hanno permesso di focalizzarsi sulle problematicità italiane rispetto al problema della compensazione delle vittime di reati sessuali.

La scarsa informazione della cittadinanza, da una parte, le iniziative promosse da parte dei servizi di supporto alla vittima, dall’altra, si configurano come interventi spot che si fermano agli addetti ai lavori, riducendone l’utilità per la società. La mancanza di una rete tra professionisti, così come tra le istituzioni e chi è a contatto con la cittadinanza contribuiscono a mantenere sommerse le difficoltà che le vittime sono costrette ad affrontare nel processo di richiesta di indennizzo.

Questo problema si configura come una reazione a catena: la poca informazione da parte della cittadinanza ricade sulla vittima, inconsapevole dei propri diritti, che continua a sentirsi non accolta e non ascoltata, quindi più incline a “gettare la spugna”, a non proseguire nell’iter di richiesta di indennizzo, alimentando ulteriormente il fenomeno di dispersione della denuncia.

Il risarcimento della vittima non riguarda solo l’aspetto economico, ma è parte un processo riparativo che mira al riconoscimento del danno subito da parte della vittima, restituendole maggior dignità e recuperando la propria centralità all’interno del processo.